Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 – “Cura Italia” - Disposizioni in materia di sicurezza - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti - MUD

18/03/2020
Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 – “Cura Italia” - Disposizioni in materia di sicurezza -  Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti - MUD
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 17 marzo 2020 e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge. Sintesi dei principali argomenti relativi alla sicurezza sul lavoro e agli aspetti ambientali.
Per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro segnaliamo in particolare i seguenti articoli del decreto (nota: di seguito solo una sintesi degli articoli. Si rimanda al testo integrale del decreto per una analisi di dettaglio):
- art. 15 (Produzione di mascherine chirurgiche e DPI): introduce la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dpi in deroga alle vigenti disposizioni fino al termine dello stato di emergenza. I produttori e gli importatori di mascherine chirurgiche che intendono avvalersi della deroga devono inviare un’autocertificazione all’Istituto Superiore di Sanità, mentre per i DPI la stessa andrà inviata ad INAIL

- art. 16 (Uso mascherine): prevede la possibilità di utilizzare come DPI le mascherine chirurgiche anche se non marcate CE
- art. 26 Equipara la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia ai fini del trattamento economico, tramite certificato del medico curante
- art. 42 Nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia ad INAIL. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, segnaliamo i seguenti articoli del decreto:

- art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza): la norma prevede la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.- , inoltre, fino al 15 giugno 2020, la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
- art. 113 ( Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti): la norma prevede una PROROGA AL 30 GIUGNO 2020 dei termini per la presentazione del MUD, della comunicazione annuale dei dati relative a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate e del versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all’Albo gestori ambientali.