Comunicazione gas fluorurati ad effetto serra – Scadenza 31 marzo 2017

02/03/2017

Comunicazione gas fluorurati ad effetto serra – Scadenza 31 marzo 2017

L’articolo 19 del Regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce l’obbligo di comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati elencati all’interno dell’allegato VII del medesimo Regolamento. 

Come indicato anche dal sito web del Ministero dell’Ambiente, l’obbligo si applica a:

1.       Ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente, incluse anche le imprese che ricevono delle quote ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1 del Regolamento stesso;

2.       Ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente;

3.       Ciascuna impresa che ha utilizzato 1 000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra come materia prima nel corso dell’anno civile precedente;

4.       Ciascuna impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II nel corso dell’anno civile precedente;

5.       Ciascuna impresa che ha immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.