Cantieri temporanei o mobili modifiche al campo di applicazione

03/09/2015

Con la legge n. 115 del 29 giugno 2015, in G.U. n. 178 del 3 agosto 2015, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", all'art. 16, viene introdotta una nuova modifica dell'articolo 88 del d.lgs. 81/08.

La modifica è entrata in vigore il 18 agosto 2015.

La nuova lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del d.lgs. 81/08, che definisce una delle casistiche per cui le disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) non si applicano, è ora la seguente:

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

eliminando quindi il riferimento alla durata dei lavori