In data 24 aprile 2014 il Ministro dell’Ambiente ha firmato il D.M. n° 126 del 24/04/2014 [di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la piena vigenza] il quale all’Art.4 cita testualmente:
“I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 GIUGNO 2014, nella misura e con le modalità̀ previste dalle disposizioni vigenti.
Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite l’accesso all’area <<gestione azienda>> disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.”
L’Art. 1 del sopracitato D.M. al comma 1.) identifica i nuovi soggetti obbligati ad aderire a SISTRI, introducendo delle esenzioni ed in particolare alla lettera b) si identificano quali soggetti obbligati gli Enti e le imprese con PIÙ DI DIECI DIPENDENTI, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere b) – c) – d) – e) – f) – h), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Pertanto assumerà vigenza con la pubblicazione in G.U. del DM in oggetto l’esclusione dall’obbligo di aderire a SISTRI per le imprese/società fino a 10 dipendenti che si identificano quali produttori iniziali di rifiuti pericolosi rientranti nelle lettere sopra citate.
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